Protezione civile, nuove regole sulla responsabilità

Protezione Civile

Nuove norme riducono i rischi penali per sindaci, rappresentanti delle organizzazioni e volontari della Protezione civile. Durante un incontro a Tolmezzo del 19 gennaio, l’assessore regionale Riccardo Riccardi ha illustrato le novità contenute nel decreto-legge 159/2025, convertito nella legge 198/2025, che introduce l’articolo 3-bis nel D.Lgs 81/2008.

Il volontario è assimilato a un lavoratore solo per formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e dotazione dei dispositivi di protezione individuale; risponde della sicurezza propria e altrui entro i limiti delle istruzioni ricevute. Sedi delle organizzazioni e luoghi di intervento o esercitazione non sono considerati luoghi di lavoro, salvo svolgimento di attività lavorative.

Il rappresentante legale dell’organizzazione deve garantire il rispetto di questi obblighi. In caso di violazioni su formazione, DPI o controlli sanitari è prevista l’interdizione dalle attività di Protezione civile; se il ruolo coincide con quello del sindaco, l’interdizione è sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria. Per i volontari, anche con funzioni di coordinamento, la sanzione prevista è l’interdizione temporanea.

Il nuovo sistema elimina le sanzioni penali previste in precedenza dal D.Lgs 81/2008, sostituendole con misure interdittive e amministrative ritenute più proporzionate.

Riccardi ha ricordato che le modifiche mirano a risolvere le criticità legate alla responsabilità di sindaci e coordinatori regionali, agendo anche su coperture assicurative, rafforzamento delle polizze e tutela legale. A suo giudizio si tratta di «un deciso passo in avanti, seppur siano comprensibili alcuni dubbi e perplessità».